Art. 8.
(Procedimenti di conciliazione ed effetti
giuridici degli accordi).

      1. I procedimenti di risoluzione consensuale e negoziale delle controversie civili si svolgono senza alcuna formalità ed è garantita la riservatezza delle dichiarazioni delle parti e dell'attività svolta.
      2. I procedimenti di cui al comma 1 iniziano su istanza, anche verbale, proposta da una delle parti o congiuntamente, assistite da avvocati o esperti.
      3. L'istanza per l'attivazione del procedimento di conciliazione, in caso di pendenza di giudizio civile, deve essere proposta congiuntamente e previa richiesta di sospensione ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura civile.
      4. I conciliatori e i mediatori sono scelti di comune accordo tra le parti, o, in caso di disaccordo, sono designati dalle associazioni tra gli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 4.
      5. Le parti possono chiedere che il procedimento si svolga innanzi ad un collegio di conciliazione composto da un rappresentante nominato da ciascuna parte e da un conciliatore, con funzioni di presidente, designato con le stesse modalità di cui al comma 4 dall'associazione.
      6. Il conciliatore o il collegio designato convoca le parti e formula una o più proposte di accordo, tenuto conto di quelle formulate dalle parti medesime.
      7. Se la parte chiamata ad intervenire al procedimento non si presenta, l'istante può ottenere un'attestazione della mancata comparizione.
      8. Nel caso in cui non sia raggiunto l'accordo tra le parti, è redatto processo verbale che contiene la raccomandazione del conciliatore in ordine alla soluzione del conflitto e le valutazioni delle parti.
      9. La durata del procedimento non può superare i due mesi; essa può essere protratta sino a tre mesi solo nel caso di prospettato accordo tra le parti.

 

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      10. Gli accordi con effetti giuridici vincolanti, raggiunti all'esito dei procedimenti di conciliazione, di mediazione o in altri procedimenti assimilabili, possono essere sottoposti all'omologazione con ricorso al tribunale del luogo ove ha sede l'associazione, ovvero del luogo in cui è stato sottoscritto l'accordo.
      11. All'esito favorevole del procedimento di omologazione, nel corso del quale sono verificate la regolarità formale e la validità negoziale dell'accordo, la scrittura privata acquisisce forza esecutiva per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.